Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: definizione, obblighi e diritti

L’art. 2 del Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“.

Il rappresentante per la sicurezza:

Deve conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 81/08;
Deve conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
Deve saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
Deve saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
Deve conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
Deve conoscere gli obblighi dei lavoratori;
Deve conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
Deve sensibilizzare i lavoratori e qualificare l’operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, formulando proposte ed iniziative finalizzate al miglioramento dell’azione preventiva;
Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori .
Deve provvedere all’elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.
Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni e avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo.
Viene interpellato dai lavoratori in merito a situazioni di pericolo gravi e incombenti, per verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
Garantisce discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque si rivolga ad essi.

Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve conoscere:
la normativa;

  • i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
  • i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
  • i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall’attività produttiva;
  • le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali; ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio, nonché al registro degli infortuni sul lavoro.

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