Regolamento RLS Unimi


Regolamento per la definizione delle attribuzioni, dei compiti e delle modalità di elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


ART. 1 – Finalità

  • Il presente Regolamento definisce le procedure per l’individuazione, le elezioni e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) presso l’Ateneo ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come previsto dall’art. 52 CCNL 16/10/2008.

  • Art. 2 – Definizione
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è la persona individuata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • I R.L.S. operano singolarmente o in forma collegiale, in rapporto alla complessità delle diverse casistiche da valutare e alla diversità degli ambiti logistici-organizzativi dell’Ateneo. Le valutazioni attengono ai seguenti soggetti e categorie di riferimento:
    a) il personale docente e ricercatore;
    b) il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (di seguito personale TAB), i collaboratori e gli esperti linguistici.

  • Art. 3 – Determinazione del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in Ateneo e durata del mandato.
  • Presso l’Ateneo, sono nominati un totale di 16 R.L.S., in considerazione della complessità delle sedi dell’Ateneo dislocate sul territorio, suddivisi come segue:
    a) 8 rappresentanti del personale TAB, dei collaboratori e degli esperti linguistici;
    b) 8 rappresentanti del personale docente e ricercatore.
  • Il mandato degli R.L.S. ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
  • Ulteriori mandati saranno consentiti nel caso in cui la Commissione Elettorale accerti, per la categoria di appartenenza, un numero di candidature insufficienti a coprire i posti previsti.
  • I R.L.S. restano in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti anche nel caso in cui durante il mandato si verifichi un cambio della categoria di appartenenza.

  • Art.4 – Attribuzioni del R.L.S.
  • Le attribuzioni del R.L.S. sono disciplinate dall’art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, nel quale si prevede che ogni rappresentante:
    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione di tutti rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, nonché alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’Ateneo;
    c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
    all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del
    medico competente;
    d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n.
    81/08;
    e) riceve le informazioni e la documentazione anche su supporto informatico inerente alla
    valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze
    ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di
    lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del
    D.Lgs. n. 81/08;
    h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
    j) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08, convocata con
    preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con un ordine del giorno scritto corredato della
    necessaria documentazione a supporto; il relativo verbale viene redatto entro trenta giorni;
    k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
    l) avverte il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
    protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
    n) su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08;
    o) su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di
    valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

  • Art.5 – Mezzi e strumenti per l’esercizio delle funzioni
  • Il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche.
  • L’Amministrazione consente l’uso del servizio di posta elettronica di Ateneo e del servizio delle liste di distribuzione per l’attività connessa al mandato dei R.L.S.
  • AI fine di consentire ai R.L.S. l’espletamento delle proprie funzioni, le OO.SS. e le RSU consentono ai R.L.S. l’uso dei locali messi a disposizione dell’Amministrazione per le loro attività.
  • L’Amministrazione, in base alla vigente normativa interna in materia, riconosce il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di corsi di formazione/aggiornamento o di convegni in materia, previamente autorizzati dal Direttore Generale, e comunque delle spese documentate che siano sostenute dai R.L.S. per gli spostamenti necessari all’espletamento dei propri compiti.

  • Art.6 – Compiti dei R.L.S.
  • I R.L.S. esercitano le attribuzioni di legge, con le seguenti modalità:
    a) formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste e le denunce;
    b) pianificano e coordinano le visite ai vari luoghi di lavoro nel rispetto di quanto indicato al
    successivo art. 7;
    c) ogniqualvolta i R.L.S. esercitano le loro prerogative sono tenuti alle comunicazioni di cui al
    successivo art. 7;
    d) si rendono identificabili tramite il badge di Ateneo;
    e) contribuiscono alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza, della salute, della prevenzione e dell’igiene sul lavoro;
    f) informano l’Amministrazione ed i lavoratori degli eventuali rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di lavoro;
    g) collaborano, nell’ambito delle proprie competenze, con la struttura preposta per il
    raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa vigente in materia;
    h) garantiscono la riservatezza in ordine alle attività lavorative ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell’esercizio del mandato;
    i) garantiscono discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell’esercizio del mandato;
    j) ricorrono alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate ed i mezzi impiegati per ottenerle non siano idonei a garantire la sicurezza, la salute e l’igiene durante il lavoro;
    k) formulano eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
    competenti;
    l) partecipano alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a quelle
    indette dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08;
    m) si organizzano al proprio interno circa l’utilizzo del monte ore attribuito al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere il servizio efficiente ed efficace;
    n) frequentano i corsi, gli aggiornamenti, i convegni ed i congressi relativi alla loro formazione;
    o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del
    segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento ricognitivo di
    valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 26, co. 3-ter del D.Lgs. 81/08 e al segreto in ordine ai
    processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

  • Art.7 – Accesso ai luoghi di lavoro
  • Ai sensi dell’art. 48 co. 4 del D.Lgs. 81/2008, per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli Accordi Collettivi Nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave.
  • I R.L.S. esercitano il diritto di accesso ai luoghi di lavoro di norma segnalando preventivamente le visite che intendono effettuare presso le strutture dell’Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
  • Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prevenzione (RSPP) o loro delegato:
  • Attività programmata o programmabile: i R.L.S. comunicano al Responsabile di struttura, con
    almeno 48 ore di anticipo, l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite possono
    essere svolte anche congiuntamente al RSPP o a un suo delegato.
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  • Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti,
    di pericolo imminente o di situazioni anomale, i R.L.S. e il RSPP o un suo delegato,
    procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto che dovrà essere sottoscritto da tutte
    le figure partecipanti al sopralluogo.
  • Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l’attività dei R.L.S. richieda
    l’accesso a documenti dell’Ateneo, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione
    del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in
    merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura.
  • L’Amministrazione è tenuta a rispondere alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai R.L.S., il più sollecitamente possibile, e comunque entro 30 gg.
  • I R.L.S. hanno la facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all’espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
  • L’Amministrazione si impegna ad informare tutti i responsabili delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio sulle modalità di azione dei R.L.S.

  • Art. 8 – Elezioni
  • I R.L.S. sono eletti, nel numero di 16, nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui all’art. 3 comma 1 del presente Regolamento, fra il personale docente e ricercatore, il personale TAB, i collaboratori e gli esperti linguistici. A tal fine, sono costituiti due collegi elettorali:
  • Collegio 1: personale docente e ricercatore;
  • Collegio 2: personale TAB, collaboratori ed esperti linguistici.
  • Le elezioni si svolgono in forma telematica con modalità idonee a garantire la segretezza del voto. È sempre consentito, ad ogni elettore, di astenersi dal voto o di votare “Scheda bianca”.
    • Le elezioni sono indette con Decreto rettorale almeno 60 giorni prima del loro svolgimento e comunque entro il termine del mandato degli R.L.S. in carica. A seguito dell’indizione, si procede alla costituzione
      della Commissione elettorale ai sensi del successivo art. 11.
      • L’elettore può eleggere, i candidati del proprio collegio di appartenenza. Ogni elettore può esprimere al massimo una preferenza.
  • Per la validità dell’intera procedura di voto è necessario che, in ogni Collegio partecipi al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Qualora tale quorum non sia raggiunto, dalla seconda votazione non è previsto alcun quorum.
  • La Commissione Elettorale redige le graduatorie nei due collegi. Risultano eletti i candidati di ogni Collegio che ottengano il maggior numero di voti. A parità di voti hanno preferenza coloro che non hanno in precedenza ricoperto la funzione di RLS, a parità di condizione si tiene conto dell’anzianità nel ruolo e della minore età anagrafica, in caso di pari anzianità nel ruolo.
  • Le graduatorie rimangono aperte e sono utilizzate in caso di rinuncia al mandato di uno degli eletti.
  • Nel caso di graduatorie insufficienti a coprire tutti i posti disponibili in una delle due categorie, i seggi vacanti vengono coperti attingendo dalla graduatoria dei non eletti dell’altra categoria.
  • Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore ed entrano formalmente in carica quali R.L.S..

  • Art. 9 – Elettorato attivo
  • L’elettorato attivo è attribuito:
  • per il personale di cui al Collegio 1: a tutto il personale in servizio alla data delle votazioni;
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  • per il personale di cui al Collegio 2: a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato a
    tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle votazioni.
  • Gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per categoria, predisposti dagli uffici competenti
    dell’amministrazione almeno 30 giorni prima delle votazioni, sono trasmessi tempestivamente alla Commissione elettorale e resi pubblici sul sito web di Ateneo, nella sezione dedicata. Tali elenchi sono aggiornati dall’Amministrazione fino al giorno delle votazioni.

  • Art. 10 – Elettorato passivo.
  • L’elettorato passivo è riconosciuto:
  • per il personale di cui al Collegio 1: professori, ricercatori (anche a tempo determinato a
    condizione che la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato) che abbiano optato o
    che optino per il tempo pieno, con l’esclusione del Rettore e dei Direttori di Dipartimento.
  • per il personale di cui al Collegio 2: a tutto il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato e determinato (purché la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato), con l’esclusione dell’Unità di staff di I livello Salute e sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro e dei Dirigenti.
  • Le condizioni di eleggibilità devono sussistere alla data della candidatura.

  • Art. 11 – Commissione elettorale
  • 1. Entro 10 giorni dall’indizione delle votazioni è costituita, con decreto rettorale, la Commissione elettorale formata da:
  • due componenti in rappresentanza del personale TAB, dei collaboratori ed esperti linguistici,
    individuati dal Direttore Generale;
  • due componenti in rappresentanza del personale docente e ricercatore, individuati dal Rettore;
  • un rappresentante designato da ciascuna delle OO.SS. che compongono le R.S.U. di Ateneo.
  1. 2. La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
  • eleggere un presidente (a maggioranza dei componenti);
  • designare un segretario verbalizzante (a maggioranza dei componenti);
  • acquisire dall’Amministrazione gli elenchi degli elettori;
  • acquisire dall’Amministrazione tutto il materiale necessario lo svolgimento delle elezioni;
  • stabilire, d’intesa con l’Amministrazione, l’orario di svolgimento delle operazioni elettorali;
  • curare, d’intesa con l’Amministrazione, la massima diffusione tra il personale di tutte le informazioni
    utili a favorire la massima partecipazione alle operazioni elettorali;
  • organizzare e coordinare le attività di scrutinio con il supporto dell’Amministrazione e redigere il riepilogo dei risultati;
  • compilare i verbali;
  • assicurare che i risultati siano tempestivamente comunicati al personale a mezzo pubblicazione sul portale d’Ateneo;
  • trasmettere i verbali e gli atti all’Amministrazione per la debita conservazione.
  • La Commissione assicura la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto secondo quanto previsto dall’art. 9, riceve le candidature, accerta la sussistenza delle condizioni per la candidabilità, predispone la lista dei candidati, sovraintende alle operazioni di scrutinio, individua i nominativi degli eletti e li trasmette al Rettore per la nomina.
  • L’Ateneo garantisce ai membri della commissione i locali, i mezzi e i permessi necessari per lo
    svolgimento della propria attività.
  • I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati R.L.S.
  • Di tutte le riunioni della Commissione elettorale viene redatto un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

  • Art. 12 – Candidature
  • Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle votazioni. Se tale termine cade in giorno festivo, esso è posticipato al successivo primo giorno lavorativo.
  • Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato.
  • Le candidature, validate dalla Commissione elettorale, devono essere pubblicate sul sito web dedicato di Ateneo almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

  • Art. 13 – Cessazione anticipata dal mandato
  • In caso di cessazione a vario titolo della carica di R.L.S., prima della scadenza del mandato (rinuncia alla nomina, dimissioni, trasferimento in altra amministrazione, cessazione del rapporto di lavoro, perdita dei requisiti dell’elettorato passivo) subentra il primo dei non eletti per categoria di appartenenza, attingendo dalle graduatorie di cui all’art. 8, co. 8.
  • I R.L.S. così nominati rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

  • Art. 14 – Permessi retribuiti orari
  • Ai R.L.S., per l’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente in materia, sono riconosciuti appositi permessi retribuiti orari pari a un monte ore individuale di 40 ore annue.
  • Per le riunioni convocate dall’Amministrazione non viene utilizzato il monte ore di cui sopra a
    disposizione di ogni singolo R.L.S.
  • Il tempo utilizzato dai R.L.S. per svolgere la propria funzione si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti, compresa l’attribuzione di tutte le indennità del trattamento economico accessorio eventualmente legate alla presenza.
  • I R.L.S., nell’espletamento del loro mandato, sono tenuti a inserire lo specifico giustificativo
    nell’applicativo Web relativo alle timbrature e a comunicare preventivamente alla struttura di afferenza le assenze.

  • Art. 15 – Formazione e aggiornamento R.L.S.
  • A carico dell’Amministrazione sussiste l’obbligo di assicurare la formazione ai sensi dell’art. 37, commi 10, 11,12 del D. L.gs. n. 81/08. A tal fine l’Amministrazione garantisce ai R.L.S. un’adeguata formazione avente per oggetto:
    a) principi giuridici comunitari e nazionali;
    b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
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    d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    e) valutazione dei rischi;
    f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
    g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
    h) nozioni di tecnica della comunicazione.
  • La durata dei corsi è fissata in 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in Ateneo e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
  • L’aggiornamento della formazione, in relazione all’evoluzione dei rischi, è pari almeno ad 8 ore annuali di corsi erogati.
  • I corsi di formazione e di aggiornamento potranno essere interni all’Ateneo oppure erogati da
    Associazioni, Enti, di comprovata serietà e competenza professionale nel campo.

  • Art. 16 – Garanzie e tutela dei R.L.S.
  • I R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

  • Art. 17 – Norme finali e di rinvio
  • Il numero di R.L.S. operativi non può mai essere inferiore ai ¾ di quelli previsti dal presente regolamento se, espletato quanto previsto all’art.8 comma 8, si verificasse tale evenienza verrà indetta entro 60 giorni una elezione integrativa, senza quorum, con le categorie previste all’art.2, comma 2, unite in collegio unico. Tale elezione integrativa non ha luogo se l’evento cade negli ultimi sei mesi del mandato triennale.
  • Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sugli aspetti applicativi riguardanti i R.L.S.
  • Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul portale web dell’Ateneo. Le modifiche al Regolamento sono adottate con le medesime modalità.